Diritto all'oblio art 19 del gdpr

DIRITTO ALL’OBLIO SUL WEB PER CHI SI RIABILITA

Diritto all'oblio
Diritto all’oblio

L’articolo 17 del GDPR, regola rispettivamente il diritto di cancellazione e all’oblio mentre il 19 l’obbligo di notifica a tutti i destinatari del trattamento a cura del titolare in caso di richiesta di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, il garante pone l’accento al rischio per la libertà d’inserimento di un soggetto riabilitato qualora alcune notizie di cronaca giudiziaria non siano aggiornate o cancellate.

E’ quindi riconosciuto il diritto all’oblio anche a chi è stato riabilitato dopo una condanna.

Con tale principio il Garante della privacy ha ordinato a Google di rimuovere due collegamenti che rimandavano ad informazioni giudiziarie non più rappresentative della attuale situazione di un imprenditore.

“espressione di civiltà giuridica in un’era in cui l’acquisizione delle informazioni avviene prevalentemente col web” 

Deindicizzazione pagine Google

L’interessato, dopo aver tentato di far “deindicizzare” le pagine direttamente a Google, si era rivolto all’Autorità.

Lo stesso lamentava il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni obsolete e non aggiornate.

Per questo motivo aveva chiesto al Garante di ordinare a Google la rimozione dai risultati di ricerca reperibili digitando il proprio nominativo.

I contenuti riguardavano informazioni su una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto nel 2007 e sulla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel 2010.

Nelle pagine web però non vi era alcuna traccia della successiva riabilitazione che l’uomo aveva chiesto e ottenuto nel 2013.

Se il reclamo è fondato il diritto all’oblio è imposto!

L’Autorità ha ritenuto che l’ulteriore trattamento dei dati realizzato attraverso la persistente reperibilità in rete, nonostante la riabilitazione, determinasse un impatto sproporzionato sui diritti dell’interessato.

Secondo l’Autorità, nella newsletter numero 457 del 23 Settembre 2019, il Garante afferma che ” la persistenza in rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate, infatti, non è in linea con i principi alla base dell’istituto della riabilitazione.

Tale riabilitazione, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona.

Fonte: La Repubblica e Garante Privacy

Secondo l’Autorità, la persistenza in rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate, infatti, non è in linea con i principi alla base dell’istituto della riabilitazione, il quale, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona.

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