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Telemarketing indesiderato: sanzione per 11,5 milioni di Euro

Telemarketing indesiderato: Il Garante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti.
Telemarketing Indesiderato

Telemarketing indesiderato: Il Garante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti.

l’Ufficio del Garante, con riferimento al complesso dei trattamenti svolti da EGL con finalità di telemarketing e teleselling, ha accertato la sussistenza di condotte in violazione del Regolamento e del Codice quali:

a) l’effettuazione di telefonate pubblicitarie senza il consenso dell’interessato ovvero in presenza di un espresso diniego del consenso formulato nei confronti di EGL;

b) la mancata adozione di misure tecnico-organizzative idonee a garantire il recepimento delle espressioni di volontà dell’interessato e quindi del sostanziale rispetto dei principi espressi dal Regolamento in tema di esercizio dei diritti;

c) la conservazione dei dati personali contenuti nei contratti per tempi superiori a quelli connessi al perseguimento delle finalità per le quali gli stessi erano trattati;

d) la non idonea cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, attesi i contraddittori riscontri alle richieste di informazioni e di esibizione di documenti.

Telemarketing indesiderato: La circostanza da evidenziare è che il numero dei soggetti interessati dall’istruttoria era pari a solo otto (8) persone.

L’Autorità ha quindi sanzionato con un importo sostanzioso le condotte di EGL per le potenziali ripercussioni sulla tutela degli interessati.

Infatti, è stato accertato che le molteplici attività di teleselling e telemarketing sono apparse gravemente lacunose sotto il profilo organizzativo e operativo anche in considerazione della assenza di controlli sull’operato dei teleseller, della mancanza di una procedura che consenta di monitorare in tempo reale lo stato dei consensi acquisiti dai list provider e dagli editori nonché degli orientamenti interpretativi adottati dalla società circa la successione dei consensi, orientamenti che non sono apparsi giustificabili, attese le diverse pronunce del Garante in materia ed il ruolo di primo piano della EGL.

FONTE: Garante Privacy

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