PRIVACY E SCUOLA: Tutela dei dati in base al GDPR

Ci si interroga ultimamente sul fatto che molti istituti scolastici stanno vietando la ripresa video e la raccolta di materiale fotografico degli studenti ai fini della presentazione di riprese fotografiche audiovisive di fine anno.

Molti genitori sostengono che il divieto sia evidente nel nuovo GDPR. Gli istituti sostengono che le riprese vengano effettuato ai fini strettamente legati allo svolgimento delle attività scolastiche.

In realtà all’interno del Nuovo Regolamento Europeo non vi sono riferimenti espliciti alla materia. Gli argomenti trattati riguardano la materia di rettifica, informativa e cancellazione dei dati. Non sono presenti veti o linee guida in merito all’argomento.

Il testo normativo si occupa, senza distinzione tra pubblico o privato, in generale delle condizioni di liceità del trattamento dei dati (art.6 e 9)

A parte questo, sulla base del GDPR non  è rilevante la natura pubblica o privata del titolare del trattamento. Ciò che conta è la tipologia di trattamento che scaturisce dall’attività svolta dal titolare.

La tutela dei dati a scuola in base al GDPR

Fondamentalmente un istituto scolastico deve rispettare il principio base per il quale  gli “interessati” devono essere informati su come verranno trattati il loro dati personali. Per questo tipo di struttura diventa fondamentale il documento “informativa” che viene sottoposto agli utenti. Questi ultimi dovranno essere informati su come i dati verranno raccolti, per quale fine e come saranno gestiti. E, non in ultimo, dovranno essere informati del diritto di richiedere una cancellazione di tali dati.

Le indicazioni del Garante in materia di scuola e privacy stabiliscono che, è consentito l’uso di smartphone e tablet, ma sempre nel rispetto delle persone e per uso personale.

Quanto alla diffusione sul web di tale materiale, ciò non è consentito, se non nel caso in cui si disponga di specifica autorizzazione da parte dell’interessato.

Ma in pratica è possibile eseguire riprese fotografiche o audiovisive? Ed è possibile pubblicarle online?

Ebbene sì, pur se con razionalità e assennatezza  e sempre in presenza del consenso strutturato come descritto.

Si fa menzione della  Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, introduceva il tema, garantendo la posizione del minore,  con l’articolo 3 che recita:

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente

legge 27 maggio 1991 n. 176, articolo 3

e con l’articolo 16 che recita:

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.

legge 27 maggio 1991 n. 176, articolo 16

Resta fondamentale che la scuola metta a disposizione degli interessati un’informativa, chiara, trasparente, comprensibile e che indichi con chiarezza la finalità di tale raccolta di dati e la modalità  di gestione. Le riprese dovranno essere “proporzionali”, ad esempio un primo piano non è proporzionale al fine per il quale è stata scattata una foto per illustrare un’attività didattica. In questo caso, viene considerata commisurata una foto di gruppo.

Un’altro carattere fondamentale per l’informativa in questione è che all’interno sia indicata la durata del consenso, specificando che è sempre possibile rettificare il consenso stesso.

Le regole da rispettare per gli istituti scolastici restano essenziali.

  • Consenso di entrambi i genitori, siano essi separati o divorziati, per la pubblicazione di riprese di qualunque genere;
  • La pubblicazione non deve mai generare pregiudizio per il minore;
  • E’ consentito effettuare la foto di classe, purchè ad uso familiare.
  • Le riprese di gruppo vanno effettuate per documentare attività didattica ed eseguite sempre in presenza di consenso;
  • Va bene la pubblicazione, previa sottoscrizione di liberatoria ben strutturata e corredata da documento d’identità di entrambi i genitori;
  • Protezione del materiale pubblicato in aree riservate o in pagine social “non pubbliche”.

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